Con il D.Lgs.3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii., recante il Codice del Terzo settore, viene individuata la figura del volontario e disciplinatal’attività di volontariato.

Prima di soffermarsi sulla richiamata normativa non è inutile ricordare che il numero dei volontari nel nostro Paese è in continua crescita. Secondo gli ultimi dati ISTAT, il 9% della popolazione si dedica ad attività di volontariato, per un totale di 5.500.000 persone. Un numero decisamente importante, dicuisenz’altro andare orgogliosi, matuttavia ancora lontano da quelliregistrati in altri Paesi europei. Per fare un esempio, dati provenienti dal Regno Unito evidenziano che circa il 30% della popolazione svolge attività di volontariato almeno una volta al mese.

Ciò posto, il fatto che il legislatore nazionale abbia voluto disciplinare questa figura in maniera puntuale rappresenta un passo importante per il riconoscimento dell’opera svolta da tante persone nel mondo del non profit.

Per quanto previsto dall’art. 17 del citato D. Lgs. 117/2017, gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per suascelta, svolge attività in favore della comunità, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni dei beneficiari della sua azione, in modo personale, gratuito, senza fine di lucro e per fini di solidarietà.

L’attività del volontariato non può essere retribuita in nessun modo, neanche dal beneficiario; possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore, tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività.

I lavoratori subordinati che intendono svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme flessibili di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Roma, 25 febbraio 2023

Dott. Luca Scarpa

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