Con il D.Lgs.28febbraio 2021, n.36 e ss.mm.ii., recante “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, viene individuata la figura del volontario e disciplinatala relativa attività.

I numeri relativi al volontariato nel nostro Paese sono rilevanti, poiché il 9% della popolazione (corrispondente ad oltre 5.000.000 persone)si dedica a tale attività, masono tuttaviadiversi e lontanirispetto ai datiche si registrano in altri Paesi europei, tra cui il Regno Unito,dove il 30% circa della popolazione svolge attività di volontariato almeno una volta al mese.

In ogni caso il fatto che il legislatore nazionale abbia voluto disciplinare questa figura in maniera puntuale e sistematicarappresenta senz’altroun passo importante nel percorsodi riconoscimento dell’operatodi tante persone nel mondo del non profit.

Per quanto previsto dall’art. 29 del citato D. Lgs. 36/2021, le Società e le Associazioni Sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.a.possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Il volontario, come già precisato in sede di approfondimento di tematicheconnesse alla questioneche qui occupa, è una persona che, per suascelta, svolge attività in favore della comunità, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente perfini amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate dall’ente sportivo, tramite il quale svolge l’attività,unicamente le spese effettive e documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il suo reddito.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Gli enti sportivi che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

Roma, 20marzo 2023

Dott. Luca Scarpa

Sharing is caring!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *