Gli enti del Terzo settoresono stati specificamente individuati con il D.Lgs.3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii., recante, appunto, il Codice del Terzo settore.

A norma di legge sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Esaminando, nell’ambito degli enti sopra elencati, le associazioni di promozione sociale (APS), si osserva che trattasi di enti costituitiin forma, appunto, di associazione, riconosciuta e non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS.

Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative.

Dal punto di vista fiscale non si considerano commerciali le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari degli stessi ovvero degli associati di altre associazioni che espletano la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione nazionale o locale.

Per le attività commerciali svolte le APS possono applicare il regime forfetario di calcolo delle imposte se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi non superiori a 130.000 euro.

In caso di applicazione del regime forfetario le APSdeterminano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3 percento.

Roma, 7aprile 2023

Luca Scarpa

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