Con il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e ss.mm.ii. vengono individuati gli enti sportivi dilettantistici, che possono assumere una delle seguenti forme:

1)associazione sportiva senza personalità giuridica;

2)associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

3) società di capitali e cooperative;

4) enti del terzo settore, iscritti al Registro unico del terzo settore, che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche.

Le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e le SSD (Società Sportive Dilettantistiche) si caratterizzano per l’affiliazione ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata ovvero ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, che svolgono, senza scopo di lucro, l’attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Tali enti, per qualificarsi come ASD e SSD, debbono riportare nei relativi statuti clausole conformi alle previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del citato D.Lgs. 36/2021, che si pongono, peraltro, in linea con la normativa previgente(denominazione, attribuzione della rappresentanza legale dell’ente, obbligo di redazione e approvazione del rendiconto annuale, modalità di scioglimento dell’ente medesimo).

Per quanto concerne l’assenza dello scopo di lucro, già prevista dalla legge 289/2002, la riforma dello sport ne definisce meglio i contenuti, prevedendo anche per le società di capitali e cooperative la possibilità di distribuire una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali ad aumento gratuito del capitale sociale versato dai soci, nei limiti delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo, oppure di distribuire dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Ciò posto, è interessantecomprendere la ratio di questa novità e, in primis, se possa qualificarsi come “effettiva” distribuzione di utili o come mera “remunerazione finanziaria” del capitale investito nella società di capitali e cooperativa, alla stregua di un investimento finanziario.

Si tratta di una questione delicata sia sotto il profilo tributario che dal punto di vista economico-finanziario, atteso che molti operatori economici potrebbero investire capitali all’interno delle società sportive dilettantistiche con lo scopo di trarne un legittimo profitto.

Come per ogni riforma, occorrerà interpretare le reali intenzioni del legislatore, valutandoinnanzitutto gli effetti della novella all’interno del tessuto economico di riferimento.

Roma, 19 febbraio 2023

Luca Scarpa

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